Fruizione ferie Docenti A.S. 2024/2025
Come già comunicato a tutti i/le docenti con comunicazione prot. n. 14517/VII del 18/09/2024, pubblicata all’albo on-line, sulla HP del sito web e in bacheca del RE, ripubblicata sulla bacheca del RE in prossimità della sospensione delle lezioni per le vacanze natalizie, con circ. n. 412 del 06/12/2024, e pasquali con circ. n. 684 del 16/04/2025, di seguito si ricordano le disposizioni in tema di ferie del personale docente:
a) si richiamano gli art. 35 e 38, oltre alla DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2, del nuovo CCNL 2019/2021 e ss. mm. e ii, nonché l’art. 1, co. 54, della Legge di Stabilità (Legge n. 228/2012) e l’art. 5, co. 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135[1]. In particolare, si ricorda che:
F TUTTI I DOCENTI sono invitati a fruire, nei periodi di sospensione delle lezioni da calendario scolastico e/o regionale, delle ferie maturate e non godute;
F la mancata richiesta di fruizione nel periodo in cui è consentito goderne (compatibilmente con attività funzionali ed indifferibili quali scrutini, esami di Stato o attività valutative), comporterà la perdita del diritto alle ferie e alla conseguente indennità sostituiva;
F il calendario scolastico adottato da questo Istituto con delibera del Consiglio di Istituto n. 49-2023/2024 del 01/07/2024, rispetto a quello emanato dalla Regione Toscana[2], prevede la sospensione delle lezioni per i giorni 23/12/2024 | 23-24/04/2025 | 26/04/2025[3].
Di seguito si riportano le disposizioni del CCNL vigente in tema di ferie:
CCNL 2006-2009 Art. 13 – FERIE 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. CCNL 2019-2021 Art. 35 – Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato 1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi. 2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. … Art. 38 – Ferie 1. L’art. 13, comma 14 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito: “14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia, per assenze parzialmente retribuite o per sciopero, anche se tali assenze si siano protratte per L’intero anno scolastico” 2. L’art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito: “15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.” 3. Il presente articolo abroga l’art. 41 del CCNL 19/04/2018. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 In relazione a quanto previsto all’art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228/2012. |
Alla luce di quanto sopra, il DS
INVITA
i Docenti a T.I e quelli a T.D. a presentare la domanda di ferie per il corrente anno scolastico, entro e non oltre il 10/06/2025 attraverso il R.E. “ClasseViva”, utilizzando il modello MOD.013g_1, ricordando a tutti (T.I. e T.D. 30/06 e 31/08) che:
a) i giorni di ferie sono n. 30 fino al terzo anno di servizio e n. 32 dal quarto in poi, mentre le festività soppresse sono n. 04;
b) dalla richiesta vanno sottratti eventuali giorni di ferie già fruiti durante l’anno scolastico;
c) il giorno 30/06/2025 è convocato il Collegio dei docenti finale (solo personale in servizio a tale data);
d) le ferie non possono essere richieste dal 22/08/2025 al 31/08/2025[4] per assicurare la presenza dei docenti alle prove di verifica per il recupero delle insufficienze degli studenti con giudizio sospeso e i relativi scrutini in coda;
inoltre:
e) ai docenti coinvolti nelle rispettive operazioni, non potranno essere concesse ferie durante il periodo di svolgimento degli scrutini e degli Esami di Stato;
f) il personale docente con contratto a tempo determinato al 30 giugno, non coinvolto negli Esami di Stato, dopo gli impegni relativi agli scrutini finali, può usufruire delle ferie salvo necessità o esigenze che potranno verificarsi, nelle more dell’art.13 dell’O.M. n. n. 67 del 31/03/2025, con particolare riguardo al comma 4;
pertanto,
AVVISA
i Docenti con contratto a tempo determinato della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed alla relativa indennità sostitutiva.
[1] PRECISAZIONI
L’art. 35 del nuovo CCNL 2019/2021, al comma 2 prevede che le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico.
Si ritiene che detta ultima previsione si riferisca essenzialmente al personale supplente breve, giacché con la Dichiarazione Congiunta n. 2 viene ribadito che resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012.
Si ricorda, infatti, che l’art. 1, co. 54, della Legge di Stabilità (legge n. 228/2012) ha previsto che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
I successivi commi 55 e 56 prevedono quanto segue:
55. All’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
La RGS con la Nota 4 settembre 2013 prot. n. 72696, in merito alla monetizzazione delle ferie del personale a t.d., ha ricordato che i giorni di sospensione delle lezioni comprendono, oltre a luglio ed agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizia e pasquale, l’eventuale sospensione per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi, ecc...
La Corte di Appello Milano del 13/09/2022, n. 688 ha affermato che è da escludere che, nell’attuale quadro legislativo, il datore di lavoro, in presenza di un calendario scolastico prestabilito, debba comunicare preventivamente i giorni di ferie residui, poiché in base all’interpretazione corretta della normativa vigente, il docente, dopo la fine delle lezioni, è da considerarsi in ferie, salvo che non gli sia stato previamente comunicato l’impegno in attività di scrutini, esami e valutazioni.
[3] Per ulteriori approfondimenti si rimanda al PAA A.S. 2024/2025.
[4] In base a numero e distribuzione delle eventuali sospensioni del giudizio, il calendario definitivo potrà prevedere l’inizio delle attività a partire da uno o più giorni successivi al 22/08/2025: di tale eventualità sarà fornita apposita comunicazione con la trasmissione dei relativi calendari. In tale ipotesi, qualora residuino giorni di ferie dei quali non è stato oggettivamente possibile usufruirne nei giorni antecedenti al 22 agosto, i docenti potranno integrare la domanda di ferie già presentata.
Ultima revisione il 04-06-2025