NEW REGOLAMENTO PASSAGGI DI INDIRIZZO, TRASFERIMENTI DI ISTITUTO, ESAMI DI INTEGRAZIONE

In allegato il file pdf FD.

Nelle more dell’emissione di uno specifico dispositivo da parte del MIM, il presente documento regolamenta i passaggi di classe tra indirizzi diversi nonché l’accoglienza di studenti e studentesse provenienti da altri percorsi/istituti scolastici.

Al fine di garantire il successo formativo, l’istanza di trasferimento presso questo Istituto ovvero i passaggi interni ad altro indirizzo/opzione devono avvenire entro il termine perentorio del 15 luglio di ciascun anno scolastico precedente a quello di successiva frequenza. Nel caso il 15 luglio cada di domenica la scadenza è prorogata al lunedì successivo. Ad eccezione delle classi prime per le quali, come indicato nell’annuale circolare ministeriale sulle iscrizioni, è possibile il “cambio” di indirizzo/Istituto entro il 31 gennaio dell’A.S. di frequenza, per tutte le altre classi non sono previsti cambi in corso d’anno non potendo attuare le necessarie e/o prescritte attività propedeutiche ed in itinere per garantire l’efficacia del passaggio.

Tra le attività propedeutiche al passaggio, rientra l’attenta valutazione dei crediti scolastici acquisiti in precedenza dallo/a studente/ssa richiedente, sulla base della quale il relativo Consiglio di Classe deciderà la classe in cui inserirlo/a, eventualmente richiedendo lo svolgimento di esami integrativi relativamente alle materie e/o parti di “programma” non svolti nella Scuola di provenienza ovvero nel corso del percorso scolastico precedente.

Eventuali esami di integrazione dovranno essere sostenuti prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, pertanto, prima del 15 settembre di ciascun anno: in considerazione degli impegni normalmente già calendarizzati, tali esami potranno essere organizzati tra il 22 agosto e i primi 14 giorni di settembre. Possibilmente, gli esami si svolgeranno in concomitanza delle prove per il recupero della sospensione del giudizio (dal 22 al 31 agosto) e, in via residuale, dal 01 al 14 settembre.

L’esito della valutazione propedeutica e, se previsti, degli esami di integrazione di cui sopra potrà essere anche negativa nel caso in cui si evidenzino carenze diffuse e/o troppo marcate nel livello di preparazione del/della richiedente nelle aree disciplinari che si differenziano nettamente tra un indirizzo e l’altro giacché, non essendo al momento stanziati specifici fondi da parte del MIM per sostenere l’eventuale “messa a livello” in corso d’anno, non possono essere programmate né organizzate e, a maggior ragione, erogate attività di recupero in itinere per colmare le carenze rilevate, quindi, in definitiva, supportare il successo formativo del/della studente/ssa in trasferimento o passaggio.

L’istanza, oltre ai dati anagrafici, dovrà contenere tutte le informazioni utili a valutare la richiesta di passaggio/trasferimento nonché gli allegati di seguito indicati:

   a)    classe frequentata nell’anno scolastico corrente, indirizzo di studi ed eventuale opzione;

   b)    classe richiesta per la frequenza nell’A.S. successivo, indirizzo di studi ed eventuale opzione richiesta;

   c)    motivazione esplicita della richiesta;

   d)    dichiarazione/attestazione di presenza di situazioni che richiedano particolare “tutela” ovvero priorità:

-  studenti/sse con disabilità con necessità di sostegno elevato, molto elevato ovvero intensivo;

-  richiesta esplicita da parte dei Servizi sociali ovvero del Tribunale dei minori;

-  necessità di cure salvavita presso strutture sanitarie entro 50 km da Pontedera, debitamente documentate dalla struttura stessa;

-  presenza di altri/e fratelli/sorelle che frequenteranno una classe dell’Istituto nell’A.S. di eventuale futura frequenza;

   e)    consiglio orientativo fornito dalla Scuola Secondaria di I grado;

    f)     documenti di valutazione di ogni anno scolastico del percorso di provenienza, compreso quello in cui si presenta l’istanza, anche quando si risulti col giudizio sospeso;

Con la pubblicazione all’albo, la presente è considerata notificata a tutti gli interessati.

Avverso il contenuto del presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Allegati

timbro_Regolamento Esami integrazione.pdf

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Ultima revisione il 02-07-2025